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RIFORMA NORMATIVA PREVENZIONE E LOTTA ALL’INCENDIO

PARTE 1/3

DECRETO CONTROLLI

Nell’ultimo mese sono stati pubblicati due dei tre attesi decreti che riformano il DM 10 marzo 1998, l’attuale testo riguardante la prevenzione incendi in azienda.

Si tratta del “DECRETO 1 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del “DECRETO 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Cliccando sul titolo potrai leggere il testo completo in Gazzetta ufficiale, vediamo assieme i punti salienti del primo Decreto!

DECRETO CONTROLLI – 1.09.21

Il primo Decreto pubblicato viene anche chiamato “Decreto Controlli”, proprio perché definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Cosa cambierà? 

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli
periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. In base all’art. 4 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Cosa si intende per impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio?

Nel Decreto viene riportata la seguente tabella, completa di riferimenti normativi per verifica, controllo e manutenzione.

Si ricorda che oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui sopra, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti.

Cosa si intende per tecnici manutentori qualificati ?

Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da
soggetti formatori, pubblici o privati, al termine del quale deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione finale.

A seguito del superamento d tale valutazione il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato. Il Tecnico deve poi mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Vorrei diventare Tecnico Manutentore, quanto durano i corsi?

Sono divisi per tipologia di impianto da controllare. Si riportano di seguito le tempistiche previste, per i contenuti si facci riferimento all’allegato II del DM in analisi. (T = parte Teorica, P = parte Pratica)

  • Estintori d’incendio portatili e carrellati: 8 ore T, 4 ore P
  • Reti idranti antincendio: 10 ore T, 6 ore P
  • Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco): 8 ore T, 4 ore P
  • Sistemi automatici a sprinkler: 24 ore T, 8 ore P
  • Impianti di rivelazione e allarme incendio: 16 ore T, 8 ore P
  • Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC): 8 ore T, 6 ore P
  • Sistemi di spegnimento ad estinguenti gassoso: 24 ore T, 16 ore P
  • Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC): 24 ore T, 16 ore P
  • Sistemi a pressione differenziale: 16 ore T, 8 ore P
  • Sistemi a schiuma: 16 ore T, 8 ore P
  • Sistemi di estinzione ad aerosol condensato: 16 ore T, 8 ore P
  • Sistemi a riduzione di ossigeno: 16 ore T, 8 ore P
  • Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): 16 ore T, 8 ore P

La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene
chiesta la qualificazione, deve comprendere:
a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative
e formative dichiarate dal candidato;
b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:
i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta del tipo “vero/falso”;
ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per
approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

L’esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto in analisi si svolgerà unicamente la prova orale.

Quando entra in vigore?

Dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 25/09/2022.

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Dott.ssa Federica Costa

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