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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cos’è il Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, lo definisce come un “insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori“.

Le attività svolte dal SPP sono di tipo tecnico, gestionale, organizzativo e relazionale, e risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione preventiva all’interno dell’azienda. In particolare:

  1. Analisi contesto organizzativo
  2. Identificazione dei pericolo e valutazione dei rischi
  3. Attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione
  4. Gestione procedure interne
  5. Riesame periodico
  6. Identificazione delle misure correttive

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 riporta tutte le attività tipiche del SPP, che vengono riassunte nel quadro sinottico sotto riportato.

Come si può notare le competenze richieste per svolgere al meglio tali attività sono molteplici, e servono quindi diverse figure professionali.

Chi ne fa parte?

Il servizio di prevenzione e protezione coinvolge in primis il Datore di Lavoro, in quanto lo organizza e ne nomina i componenti. Tali componenti sono:

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che risponde al datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Può essere affiancato dall’ASPP, ovvero l’Addetto al SPP.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
  • Il Medico competente è un medico, specialista in medicina del lavoro, che collabora ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria.
  • Il Dirigente che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
  • Il Preposto che, in ragione delle competenze professionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • Gli Addetti antincendi e primo soccorso: Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Devono essere sempre presenti tutte le figure elencate?

Preposto, Dirigente e ASPP non sono obbligatori, in quanto dipende dal tipo di attività e dalla dimensione aziendale. L‘elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro. Tutti gli altri incarichi sono obbligatori nel caso in cui sia presente almeno un lavoratore oppure un socio. Unica eccezione sono le imprese familiari.

Chi può svolgere tali incarichi?

  • RSPP: può essere il Datore di Lavoro, che deve frequentare un corso di formazione di durata variabile tra 16, 32 e 48 ore a seconda del rischio aziendale (basso, medio, alto) con aggiornamento quinquennale di durata variabile tra 6, 10 e 14 ore sempre a seconda del rischio aziendale. In alternativa può essere incaricato un professionista esterno, con titoli specifici che dovrà dimostrare prima della nomina.
  • ASPP: può essere interno o esterno all’azienda, deve essere in possesso di un titolo di studio pari al diploma di scuola secondaria di secondo grado, e deve aver frequentato un apposito corso di formazione della durata di 76 ore (sono previste delle ore aggiuntive per il settore Agricoltura e Pesca 12 ore; Cave e costruzioni 16 ore; Sanità residenziale 12 ore; Chimico-petrolchimico 16 ore), e un corso di aggiornamento quinquennale di 20 ore.
  • RLS: un lavoratore eletto che abbia svolto un corso di formazione di specifico di 32 ore, con un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 dipendenti o di 8 ore per aziende con oltre 50 dipendenti.
  • Medico Competente: un medico specializzato in medicina del lavoro.
  • Dirigente: lavoratore con capacità professionali adeguate, nominato formalmente, che abbia svolto un corso di formazione apposita di almeno 16 ore con aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
  • Preposto: lavoratore nominato formalmente, che abbia svolto un corso di formazione apposita di almeno 8 ore con aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
  • Addetti antincendio: lavoratore nominato formalmente, che abbia svolto un corso di formazione apposita di durata variabile tra 4, 8 e 16 ore a seconda del rischio incendio aziendale (basso, medio, alto), con aggiornamento triennale di durata variabile tra 2, 4 e 8 ore sempre a seconda del rischio aziendale.
  • Addetti primo soccorso: lavoratore nominato formalmente, che abbia svolto un corso di formazione apposita di durata variabile tra 12 e 16 ore con aggiornamento triennale della durata variabile tra 4 e 6 ore (sempre a seconda del rischio aziendale).

Cosa rischio se non nomino alcune delle figure obbligatorie?

  • RSPP: la mancata nomina comporta per il Datore di Lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
  • Medico Competente: la mancata nomina di tale figura è punita con un’ammenda che va da 1.644 € a 6.576 € o con l’arresto da 2 a 4 mesi.
  • Addetti primo soccorso e antincendio: per la mancata nomina arresto da 2 a 4 mesi o multa tra 750 € e 4.000 €, mentre se non è stata svolta la formazione nonostante sia presente la nomina arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.200 € a 5.200 €.
    ATTENZIONE! Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI LASCIARE UN COMMENTO O CONTATTARMI IN PRIVATO.

Dott.ssa Federica Costa

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